Diffamazione sui social network in Tunisia: Cassazione Penale

09.09.2026 - Cassazione Penale

Corte di Cassazione Numero 31028 

 Data della decisione: 20 dicembre 2022 

1. Quanto alla Forma

Il ricorso per cassazione ha soddisfatto tutti i requisiti formali previsti dall'articolo 261 e seguenti del Codice di Procedura Penale, e pertanto deve essere accolto sotto questo profilo.

2. Quanto al Merito

Fatto

I fatti della causa, così come accertati dalla decisione impugnata, sono i seguenti: il sig.******. presentava denuncia alla Procura della Repubblica di Tunisi, affermando che, nella sua qualità di direttore della Moschea della Zitouna a Tunisi, era stato oggetto di una campagna di diffamazione, calunnia e false accuse da parte dell'imam della medesima moschea, il sig. ******., il quale aveva rilasciato una dichiarazione sul sito Al-Sadā sulla pagina Facebook, affermando che il denunciante aveva percepito 3.000 dinari da mercenari, che era un sostenitore del vecchio regime e che aveva violentato una bambina nella scuola coranica di *******; accuse false che avevano leso il suo onore e la sua reputazione.

Il denunciante chiedeva l'avvio del procedimento penale, producendo una chiavetta USB contenente le suddette dichiarazioni. All'esito del procedimento, il Tribunale di primo grado emetteva la sentenza n. 5087 del 05/11/2014, qualificando i fatti come diffamazione pubblica ai sensi degli artt. 245 e 247 del Codice Penale e condannando l'imputato a una multa di 200 dinari. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello, ma la corte confermava la decisione; egli proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando:

  1. Violazione di legge, sostenendo che i fatti contestati ricadono nell'ambito del Decreto n. 115 del 2011 del 02/11/2011 relativo alla libertà di stampa, editoria e pubblicazione, il cui art. 76 prevede la prescrizione del diritto di azione pubblica decorsi sei mesi dal giorno della commissione del reato fino all'ultimo atto del procedimento; poiché la diffamazione sarebbe avvenuta nel marzo 2013 e il decreto di apertura delle indagini è del 07/06/2013, l'azione pubblica sarebbe prescritta.
  2. Violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento, sostenendo che il Decreto prescrive procedure specifiche per l'avvio dell'azione pubblica, consistenti nell'obbligo per il danneggiato di citare il denunciato a comparire davanti al tribunale competente tramite atto redatto da un ufficiale giudiziario contenente dati precisi, requisiti non rispettati nel caso di specie; e chiedeva la cassazione con rinvio.

Motivazione della Corte — Sui Due Motivi Congiuntamente

Non vi è dubbio che i fatti oggetto del presente giudizio siano disciplinati dal Decreto n. 115 del 2011 del 02 novembre 2011 relativo alla libertà di stampa, editoria e pubblicazione, il cui art. 55 dispone: "È considerata diffamazione ogni affermazione o attribuzione di un fatto falso in forma pubblica, idonea a ledere l'onore o la reputazione di una determinata persona, a condizione che ne derivi un danno personale e diretto alla persona bersagliata. La pubblicazione di tale affermazione o attribuzione, in forma diretta o tramite ritrasmissione, è punita anche se avvenuta in forma dubitativa o diretta a persona non espressamente nominata, purché identificabile dal tenore delle espressioni contenute in discorsi, appelli, minacce, scritti, stampa, affissi, etichette, annunci o pubblicazioni elettroniche."

Poiché la diffamazione e la lesione dell'onore e della reputazione non si sono verificate nello spazio pubblico fisico, bensì in uno spazio virtuale aperto al pubblico rappresentato dal sito**** presente sulla piattaforma di social network Facebook, i fatti esulano dal reato di diffamazione disciplinato dal Codice Penale e rientrano nella categoria dei reati di stampa, editoria e pubblicazione regolati dal Decreto n. 115 del 2011, come chiaramente desumibile dall'art. 55, che ne prevede l'applicazione quando le espressioni siano contenute in discorsi, scritti, stampati o pubblicazioni elettroniche.

L'art. 69 del medesimo Decreto stabilisce che i procedimenti per reati commessi a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di comunicazione si svolgono secondo le seguenti norme:

Prima: "Nel caso di diffamazione di cui all'art. 55 del presente Decreto, il procedimento è avviato solo su querela della persona nei cui confronti la diffamazione o l'insulto è diretto."

L'art. 72 del Decreto stabilisce inoltre che "la citazione o l'avviso deve indicare la descrizione del fatto contestato e la norma giuridica su cui si fonda l'azione; se la citazione proviene dal querelante, deve contenere l'indicazione del domicilio eletto nella città in cui ha sede il tribunale adito, e deve essere notificata sia all'imputato sia alla pubblica accusa, pena la nullità del procedimento; il termine tra la notifica della citazione e la comparizione davanti al tribunale non può essere inferiore a venti giorni."

L'art. 74 del medesimo Decreto dispone che "il querelante è tenuto a informare l'imputato tramite un notaio entro cinque giorni dalla data della citazione e, in ogni caso, almeno tre giorni prima dell'udienza, che le copie dei documenti e i nomi dei testimoni attraverso i quali intende fornire la prova contraria, nonché le relative professioni e indirizzi, sono stati depositati presso la cancelleria del tribunale", mentre l'art. 76 stabilisce che il diritto di azione si prescrive decorsi sei mesi dalla data di commissione del fatto o dall'ultimo atto del procedimento.

Conclusione Giuridica

Dalle norme sopra citate emerge che il legislatore ha previsto procedure speciali per il reato di diffamazione commesso a mezzo social media, rinunciando al diritto della pubblica accusa di esercitare l'azione penale d'ufficio e conferendo tale diritto alla persona danneggiata, al fine di limitare le restrizioni alla libertà di opinione e di espressione e rendere i procedimenti penali un'eccezione subordinata a una serie di condizioni inderogabili.

Poiché il danneggiato ha presentato denuncia alla pubblica accusa, che ha disposto l'apertura delle indagini e poi esercitato l'azione penale in modo tradizionale secondo le disposizioni del Codice di Procedura Penale, ignorando completamente il Decreto n. 115, e poiché la Corte d'appello ha seguito la stessa impostazione senza affrontare l'eccezione relativa al suddetto Decreto, né discuterla, né esprimere la propria posizione al riguardo — né in senso positivo né negativo — nonostante la sua rilevanza ai fini della decisione, essa ha erroneamente interpretato la legge esponendo la propria decisione alla cassazione.

La decisione impugnata è pertanto contraria alla legge e ne è disposta la cassazione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte ha deciso: di accogliere il ricorso per cassazione in rito e nel merito, di cassare la decisione impugnata e di rinviare la causa alla Corte d'Appello di Tunisi per un nuovo esame con diversa composizione, esonerando il ricorrente dal pagamento della multa e ordinando la restituzione dei relativi importi.

La presente decisione è stata emessa in camera di consiglio in data 20 dicembre 2022 dalla Sezione Penale n. 28, presieduta dal Sig. ********, con la partecipazione dei Consiglieri ******* e **********, alla presenza del rappresentante della pubblica accusa ******** e con l'assistenza della segretaria d'udienza.