Convenzione Italia-Tunisia: Assistenza Giudiziaria

Convenzione tra Italia e Tunisia relativa all'assitenza giudiziaria 15 novembre 1967

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CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO ED ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica tunisina desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una convenzione ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
L'on. prof. Amintore Fanfani, ministro per gli affari esteri,
Il presidente della repubblica tunisina:
Il signor Mongi Slim, ministro della giustizia.
I plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Art. 2

Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, né cauzione né deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese.
Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività é autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

TITOLO II - Assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale

CAPITOLO I - Riconoscimento delle sentenze

Art. 3

In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti:

  1. la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia é ammessa;
  2. la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata.
    Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello stato nel quale la decisione é pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni;
  3. la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del paese in cui é stata pronunciata;
  4. la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del paese nel quale la sua esecuzione é richiesta;inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorità di cosa giudicata;
  5. nessuna giurisdizione dello stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Art. 4

La competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato, nel quale la decisione é stata pronunciata, é fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti:

  1. quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilità dell'azione, era domiciliato o residente nel detto stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda;
  2. quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello stato dove la decisione é stata pronunciato, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale;
  3. quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima;
  4. quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  5. quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello stato in cui la decisione é stata pronunciata o una successione aperta nel detto stato;
  6. quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  7. quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  8. in ogni altro caso in cui la competenza é prevista da altra convenzione in vigore fra i due stati contraenti od é fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello stato in cui la decisione é fatta valere.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo stato.

CAPITOLO II - Esecuzione delle sentenze

Art. 5

Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro paese, né essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive.
Le decisioni delle autorità giurisdizionali di uno dei due stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo stato.

Art. 6

L'exequatur é concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in cui é richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur é stabilita dalla legge del paese in cui l'esecuzione é richiesta.

Art. 7

La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui é richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e
Concedendo l'exequatur la competente ordina, ove occorra, l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinché la decisione straniera riceva la stessa pubblica come se fosse stata pronunciata nel paese nel quale é dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Art. 8

La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione dei territorio dello stato richiesto.
Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Art. 9

La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

  1. una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità;
  2. l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
  3. un documento certificante che la decisione é passata in forza di cosa giudicata;
  4. una copia autentica della citazione regolarmente notifica al contumace;
  5. una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello stato richiedente.

CAPITOLO III - Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali e delle transazioni giudiziarie

Art. 10

Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due paesi sono riconosciute nell'altro paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione é concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.

Art. 11

Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

CAPITOLO IV - Assistenza giudiziaria

Art. 12

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio della assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purché si conformino alla legge del paese nel quale l'assistenza sarà domandata.

Art. 13

Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo.
Qualora l'interessato risieda nel paese in cui la domanda é rappresentata, potranno essere assunte informazione a titolo complementare, presso le autorità del paese di cui egli é cittadino.

TITOLO III - Assistenza giudiziaria in materia penale

CAPITOLO I - Estradizione

Art. 14

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due stati, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro stato.

Art. 15

Le Alte Parti Contraenti non concederanno la estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.
Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due stati, allorché l'altra parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda.

Art. 16

Saranno sottoposti ad estradizione:

  1. gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno;
  2. gli individui che sono condannati, in contradditorio o in contumacia dai tribunali dello stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.

Art. 17

L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale é domandata é considerata dalla parte richiesta come una infrazione politica, o come una infrazione connessa a tale infrazione.
Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita del capo dello stato di uno dei due paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica.

Art. 18

L'estradizione potrà non essere concessa se la infrazione per la quale é richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Art. 19

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, la estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.

Art. 20

L'estradizione sarà rifiutata:

  1. se le infrazioni a motivo delle quali essa é domandata sono state commesse nello stato richiesto; 
  2. se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello stato richiesto;
  3. se la prescrizione della azione della pena che si é verificata secondo la legislazione dello stato richiedente dello stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello stato richiesto;
  4. se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero, e la legislazione del paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.

La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello stato richiesto o sono state giudicate in uno stato terzo.

Art. 21

La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica.
Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione é richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibili. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità.
Quando si tratti di imputato vi sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria.
In tal caso l'estradizione avrà luogo solamente se, secondo le autorità dello stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dello individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello stato richiesto.

Art. 22

In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21.
La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta essa sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica;essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e in essa dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà l'infrazione per la quale la estradizione é richiesta, il tempo e il luogo dove questa é stata commessa, nonché i connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L 'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Art. 23

Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel nel termine di (20) giorni dall'arresto, il governo richiesto non non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e la estradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Art. 24

Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano soddisfatte, lo stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrerà suscettibile di essere riparata, avvertirà lo stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Art. 25

Se l'estradizione é domanda in concorrenza da più stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una estradizione ulteriore tra gli stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità del delitto e del luogo delle infrazioni.

Art. 26

Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che possono servire come mezzi di che saranno trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o che saranno scoperti ulteriormente, a richiesta dello stato richiedente, saranno confiscati e consegnati a questo stato.
Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'estradizione non può realizzarsi a seguito della evasione o della morte dell'individuo richiesto.
Saranno tuttavia riservati i diritti che i terzi avessero acquistato sui detti oggetti, i quali dovranno, se tali diritti esistono, essere restituiti allo stato richiesto il più presto possibile e a spese dello stato richiedente, al termine delle azioni penali esercitate in questo stato.
Lo stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora esso li giudichi necessari per una procedura penale. Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Art. 27

Lo stato richiesto farà conoscere allo stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sulla estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.
In caso di accettazione, lo stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello stato richiesto, nel luogo che indicherà la rappresentanza diplomatica dello stato richiedente.
Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, lo stato interessato ne informerà l'altro stato prima della scadenza del termine. I due stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Art. 28

Se l'individuo reclamato é perseguito o condannato nello stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 27.la consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello stato richiesto. Essa sarà effettuata ad una data determinata dalle disposizioni del terzo comma del terzo comma dell'articolo 27 e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.

Art. 29

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere né perseguito, né giudicato in contraddittorio, né essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna diversa da quella che aveva motivo l'estradizione salvo nei casi seguenti:

  1. quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta (30) giorni che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello stato al quale é stato consegnato o se vi é ritornato dopo averlo lasciato;
  2. quando lo stato che lo ha consegnato vi consenta;una domanda dovrà essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli é stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità dello stato richiesto.

Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero la estradizione.

Art. 30

Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello stato richiedente nelle condizioni previste allo articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello stato richiesto sarà necessario per permettere allo stato richiedente di consegnare ad uno stato terzo l'individuo che gli é stato consegnato.

Art. 31

L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti Contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte sarà accordata su domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di una infrazione che dà luogo ad estradizione.
Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dall'articolo 16 e relative alla durata delle pene.
Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:

  1. qualora un atterraggio non sia previsto, lo stato richiedente avvertirà lo stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà lo stato il cui territorio territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21.in caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 22 e lo stato richiedente invierà una regolare domanda di transito;
  2. qualora sia previsto un atterraggio, lo stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo articolo 32.

Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello stato richiedente essendo inteso che lo stato richiesto non reclamerà né spese di procedura, né spese di carcerazione.
Le spese determinate dal transito in territorio di una delle Alte Parti Contraenti dell'individuo consegnato alla altra parte saranno a carico dello stato richiedente.

CAPITOLO II - Comparizione dei testimoni

Art. 33

Qualora la comparazione personale di un testimonio sia assolutamente necessaria in un procedimento personale, le competenti del paese in cui risiede il testimonio, inviteranno quest'ultimo a rispondere alla convocazione che gli é stata inviata. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno, calcolate dalla residenza del testimonio devono essere almeno uguali a quelle previste dalle disposizioni in vigore nel paese in cui l'escussione deve aver luogo;le autorità consolari dello stato richiedente dovranno anticipare al testimonio, a sua richiesta, in tutto o in parte le spese di viaggio.
Nessun testimonio, quale che sia la sua nazionalità, il quale, citato in uno dei due paesi, si presenterà volontariamente avanti ai tribunali dell'altro paese non potrà esservi perseguito o arrestato per dei fatti o in esecuzione di sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello stato richiesto. Tuttavia tale immunità cesserà trenta (30) giorni dopo la data alla quale l'escussione ha avuto luogo se il testimonio non ha lasciato il territorio dello stato richiedente avendone la possibilità.

Art. 34

Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano e a condizione di rinviare i detti detenuti entro breve termine.

CAPITOLO III - Scambio di notizie su sentenze di condanna

Art. 35

Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra parte nonché delle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

TITOLO IV - isposizioni comuni in materia civile, commerciale e penale

CAPITOLO I - Consegna di atti e documenti giudiziali e estragiudiziali

Art. 36

Sotto riserva delle disposizioni particolari sulla estradizione, gli atti e documenti giudiziali e estragiudiziali destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle Alte Parti Contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale.
Le disposizioni del presente articolo non limiteranno tuttavia, il diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di far pervenire direttamente tramite i suoi rappresentanti rappresentanti diplomatici o consolari ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello stato sul territorio del quale la consegna deve aver luogo.

Art. 37

Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:

  • l'autorità da cui emana l'atto; 
  • la natura dell'atto da consegnare;
  • il nome e la qualità delle parti;
  • il nome e l'indirizzo del destinatario;
  • e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa.

La nota di trasmissione sarà accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello stato richiedente.

Art. 38

Lo stato richiesto si limiterà ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario;tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorità competente dello stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente.
Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Art. 39

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a proprio carico le spese derivanti dalla consegna effettuata sul suo territorio.

CAPITOLO II -Trasmissione ed esecuzione di commissioni rogatorie

Art. 40

In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.

Art. 41

L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 42

Le persone di cui é richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello stato richiesto;in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta é tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.

Art. 43

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissione rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.

Art. 44

Su espressa domanda dell'autorità richiedente la autorità richiesta dovrà:

  1. assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non é incompatibile con la sua legislazione;
  2. informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possono assistervi nelle condizioni previste dalla legge in vigore nel paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Art. 45

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne lo stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.

Disposizioni finali

Art. 46

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul territorio, e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente convenzione.

Art. 47

La presente convenzione é applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 48

La presente convenzione sarà ratificata;gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Tunisi.
Presente convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
La presente convenzione potrà essere denunciata in ogni momento;essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle Alte Parti Contraenti.
In fede di che i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.