Legge n. 2024-17 del 22 febbraio 2024, relativa all'organizzazione del commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

10 Marzo 2024, Normativa Tunisia

Argomenti correlati: , commercio internazionale , Normativa

Nel nome del popolo,
L'Assemblea dei rappresentanti del popolo avendo adottato,
Il Presidente della Repubblica promulga la legge il cui tenore segue:

Capitolo primo
Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1 -La presente legge disciplina tutte le operazioni relative al commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli allegati I, II e III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata dalla legge n. 74-12 dell'11 maggio 1974.
L'allegato I comprende le specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione il cui commercio è soggetto a una regolamentazione particolare e rigorosa e può essere autorizzato solo in circostanze eccezionali.
L'allegato II comprende le specie di fauna e flora selvatiche che, sebbene attualmente non siano necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero diventarlo se il loro commercio non fosse sottoposto a un'autorizzazione preventiva.
L'allegato III comprende le specie di fauna e flora selvatiche non soggette a regolamentazione nazionale il cui commercio internazionale può essere controllato solo con la cooperazione delle altre parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
Il sito web della Convenzione (www.cites.org) è il riferimento ufficiale per gli allegati.
Le disposizioni della presente legge non si applicano all'ingegneria genetica e biotecnologica, ai diritti d'autore sulle risorse biologiche e alle conoscenze intellettuali correlate.

Art. 2 - Ai sensi della presente legge si intende per:

Piante: organismi vegetali viventi, comprese le sementi.
- Certificato di origine: il certificato rilasciato dall'autorità ufficiale dello Stato in cui esistono in natura le specie di fauna o flora selvatiche minacciate di estinzione, allevate in cattività, provenienti da un'operazione di riproduzione artificiale o introdotte dal mare.
- Contingente: il numero di specie appartenenti a una delle specie di fauna o flora iscritte nell'Allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge.
- Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivente o morto, appartenente alle specie iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge, i semi delle piante, le uova degli animali e qualsiasi parte o prodotto ottenuto da tali specie, incorporato o meno in altre merci, nonché tutti i prodotti contenenti parti o prodotti di tali animali o piante.
- Commercio internazionale: tutte le operazioni relative all'esportazione, all'importazione, alla riresportazione, al transito o all'introduzione dal mare di uno o più esemplari di specie di fauna o flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge.
- Importazione: l'operazione mediante la quale uno degli esemplari di specie di fauna o flora iscritti negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge viene introdotto o si tenta di introdurre nel territorio nazionale.
- Esportazione: l'operazione mediante la quale uno degli esemplari di specie di fauna o flora iscritti negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge lascia il territorio nazionale.
- Riesportazione: l'operazione mediante la quale viene esportato uno degli esemplari di specie di fauna o flora precedentemente importato.
- Introduzione dal mare: l'introduzione diretta nel territorio nazionale di qualsiasi specie prelevata dall'ambiente marino non soggetta alla sovranità di uno Stato, compresi i fondali marini e lo spazio aereo sopra la superficie del mare.
- Transito: l'operazione mediante la quale un esemplare di specie di fauna o flora iscritto negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge viene trasportato per via terrestre, aerea o marittima tra due punti situati al di fuori del territorio nazionale, con le sole interruzioni della circolazione legate agli adattamenti necessari in tale forma di trasporto.
- Passaggio di frontiera: l'operazione mediante la quale avviene l'introduzione o il tentativo di introduzione nel territorio nazionale o l'uscita o il tentativo di uscita dal territorio nazionale di un esemplare delle specie di fauna o flora iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge al di fuori dei punti di passaggio di frontiera.
- Allevato in cattività: si riferisce alla discendenza, compresi gli ovuli, nata o altrimenti prodotta in un ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno altrimenti trasmesso i loro gameti in un ambiente controllato, come definito nelle Risoluzioni della Conferenza delle Parti alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
- Allevamento a fini commerciali: l'operazione di allevamento orientata alla vendita, allo scambio, alla fornitura di servizi o a qualsiasi altra forma di utilizzo economico o di guadagno. La valutazione del carattere commerciale di tali operazioni si basa su ciascuna specie di animali allevati al fine di ottenere un guadagno economico, compreso il profitto in natura o in specie.
- Sequestro: il sequestro temporaneo degli esemplari oggetto di un'infrazione prevista dalla presente legge e degli strumenti utilizzati per la commissione di tale infrazione.
- Confisca: indica una sanzione a seguito di un procedimento relativo a una o più infrazioni previste dalla presente legge che comporta la privazione permanente dell'esemplare oggetto dell'infrazione, nonché degli strumenti utilizzati per la commissione di tale infrazione.
- Fauna selvatica: tutte le specie di fauna selvatica, vertebrati o invertebrati, iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge.
- Flora selvatica: tutte le specie di flora naturale iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge.
- Messa in vendita: tutte le operazioni volte a vendere un esemplare di specie di fauna o flora iscritto negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge, compresa la pubblicità diretta o indiretta o l'invito a presentare offerte d'acquisto.
- Gestione: le operazioni volte alla cessione, a titolo oneroso o gratuito, di uno o più esemplari di specie di fauna e flora selvatiche iscritti negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge, compresa la donazione o lo scambio.
- Organo di gestione: la direzione forestale dipendente dal ministero dell'agricoltura, incaricata dell'applicazione della legislazione nazionale e delle convenzioni internazionali relative alla protezione della fauna e della flora selvatiche.
- Autorità scientifiche: l'Istituto Nazionale di Ricerche per l'Ingegneria Rurale, Acque e Foreste, l'Istituto Nazionale delle Scienze e Tecnologie del Mare e gli organismi competenti competenti dipendenti dal ministero dell'ambiente e qualsiasi organismo scientifico competente incaricato di esprimere il proprio parere sull'impatto del commercio internazionale sulle specie di fauna e flora selvatiche iscritte alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
- Permesso o Certificato: il documento ufficiale rilasciato dall'organo di gestione per autorizzare l'importazione, l'esportazione, la riresportazione o l'introduzione dal mare degli esemplari di specie di fauna o flora iscritti negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge, secondo un modulo stabilito con decreto su proposta del ministro delle foreste.
- Propagato artificialmente: piante coltivate in condizioni controllate da semi, talee, divisioni, tessuti callosi o altri tessuti vegetali, spore o altre propagule che sfuggono al controllo della Convenzione o sono stati ottenuti da stock parentali coltivati.
- Segretariato CITES: Segretariato della CITES come definito all'articolo 12 della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.
- Parere scientifico: o parere di commercio non pregiudizievole: risultato di una valutazione scientifica effettuata da un'autorità scientifica che verifica se un'importazione, esportazione o introduzione dal mare proposta di un esemplare è pregiudizievole o meno per la sopravvivenza di tale specie.
- Parere di acquisizione legale: verifica da parte dell'organo di gestione per determinare se gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alle leggi nazionali. Il richiedente è responsabile di fornire le informazioni necessarie all'organo di gestione per determinare se la specie è stata acquisita legalmente.

 

Capitolo II
Sull'organo di gestione e sulle autorità scientifiche


Art. 3 - L'organo di gestione stabilisce le disposizioni relative al commercio di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche elencate negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge, in consultazione con le autorità scientifiche che forniscono i dati scientifici relativi alla gestione e alla commercializzazione di tali specie.

Art. 4 - L'organo di gestione garantisce l'effettiva applicazione delle disposizioni della legislazione nazionale e della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Ha, in particolare, il compito di:
- rilasciare le autorizzazioni e i certificati conformemente alle disposizioni della presente legge e può rifiutare, revocare, modificare o sospendere le autorizzazioni e i certificati non conformi alla normativa vigente, in consultazione con le autorità scientifiche e previo parere di legittima acquisizione,
- registrare le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente legge o annullare o rifiutare la registrazione a tali persone fisiche e giuridiche non conformi alla normativa vigente, in collaborazione con le autorità scientifiche,
- collaborare con gli ingegneri e gli agenti forestali, gli ufficiali e gli agenti della dogana tunisina e tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di applicare la legislazione nazionale relativa alla conservazione delle specie di fauna e flora selvatiche,
- tenere un registro delle autorizzazioni e dei certificati rilasciati relativi al commercio internazionale degli esemplari elencati nell'articolo primo della presente legge e redigere una relazione annuale sul commercio delle specie menzionate e sottoporre tale relazione alla segreteria CITES entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui fa riferimento,
- redigere una relazione annuale sul commercio illegale degli esemplari delle specie elencate negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge e sottoporla alla segreteria CITES entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce,
- preparare ogni altra relazione opportuna e sottoporla alla segreteria CITES conformemente alle Risoluzioni della Conferenza delle Parti,
- controllare la tenuta del registro previsto dall'articolo 22 della presente legge,
- decidere la destinazione finale degli esemplari di fauna e flora sequestrati o confiscati, in collaborazione con le autorità scientifiche,
- verificare l'etichetta e la natura degli esemplari di specie esportate,
- fissare il contingente nazionale per l'esportazione a fini non commerciali degli esemplari delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge e per l'esportazione a fini commerciali degli esemplari delle specie elencate nell'allegato II previsto dall'articolo primo della presente legge, previa consultazione delle competenti autorità scientifiche,
- sottoporre, se del caso, gli esemplari elencati nell'allegato III previsto dall'articolo primo della presente legge al regime di contingente,
- preservare gli esemplari vivi sequestrati o confiscati presso centri di custodia e salvaguardia stabiliti in consultazione con le autorità scientifiche,
- presentare ogni proposta finalizzata all'attuazione dei principi e delle linee guida della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione,
- svolgere tutte le altre attività connesse all'adeguata esecuzione dei compiti ad essa assegnati,
- comunicare con la segreteria CITES e le altre parti sulle questioni scientifiche, amministrative, di contrasto alle frodi e altre questioni connesse all'attuazione della Convenzione,
- rappresentare la Repubblica Tunisina alle riunioni regionali e internazionali legate alla CITES con la partecipazione degli altri ministeri, se appropriato,
- garantire la sensibilizzazione, la formazione, l'istruzione e le informazioni relative alla Convenzione,
- consigliare il ministro competente sulle misure da adottare per l'attuazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Art. 5 - Le autorità scientifiche svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
- esprimere parere sulla concessione delle autorizzazioni di importazione degli esemplari delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge e indicare se l'importazione danneggi o meno la sopravvivenza di tali specie,
- esprimere parere sulla concessione delle autorizzazioni di esportazione o dei certificati di introduzione provenienti dal mare per gli esemplari delle specie elencate negli allegati I e II previsti dall'articolo primo della presente legge e indicare se tali transazioni danneggerebbero o meno la sopravvivenza delle specie in questione,
- esprimere parere sul commercio non pregiudizievole degli esemplari delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge introdotti provenienti dal mare, e indicare se l'introduzione danneggia o meno la sopravvivenza di tali specie,
- verificare l'idoneità del destinatario a conservare e trattare con cura gli esemplari delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge importati o introdotti provenienti dal mare,
- garantire la sorveglianza scientifica e il monitoraggio degli sviluppi internazionali nel contesto del commercio internazionale delle specie di fauna o flora selvatiche minacciate di estinzione e agevolare lo scambio di dati scientifici, tecnici, ambientali e giuridici e di competenze,
- monitorare in modo continuo e appropriato la situazione delle specie elencate negli allegati II e III previsti dall'articolo primo della presente legge, i dati relativi all'esportazione e, se del caso, presentare proposte per la fissazione dei contingenti al fine di limitare l'esportazione delle specie o raccomandare tutte le misure correttive finalizzate a conservare ciascuna specie nel suo areale in un livello che sia sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi e nettamente superiore a quello che comporterebbe la sua inclusione nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge,
- fornire consulenza all'organo di gestione sulla destinazione degli esemplari confiscati,
- presentare suggerimenti pertinenti sui mezzi efficaci per garantire la protezione delle specie di fauna e flora selvatiche,
- presentare suggerimenti riguardanti l'attuazione di tutte le raccomandazioni formulate nell'ambito della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

 

Capitolo III
Requisiti per il commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione


Sezione 1 - Importazione di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione


Art. 6 - L'importazione di esemplari di specie animali e vegetali elencati nell'Allegato I di cui all'articolo 1 della presente legge richiede il previo ottenimento e presentazione di un permesso di importazione rilasciato dall'organo di gestione e la presentazione di un permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione, a seconda dei casi, in corso di validità, rilasciato dall'autorità competente del paese di esportazione o riesportazione delle specie interessate.
Il permesso di importazione è rilasciato previo parere scientifico delle autorità scientifiche in base alla categoria di appartenenza della specie importata, a condizione che il destinatario garantisca che detto esemplare non sarà utilizzato principalmente a fini commerciali e disponga delle idonee strutture per consentirne la conservazione e il trattamento con cura se è vivo.

Art. 7 - L'importazione di esemplari di specie animali e vegetali elencati nell'Allegato II di cui all'articolo 1 della presente legge è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di un permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione della specie interessata, in corso di validità, rilasciato dal paese di esportazione o riesportazione.
Inoltre, l'organo di gestione può subordinare all'ottenimento di un permesso di importazione di tali specie quando risulti che la loro introduzione è suscettibile di incidere sull'equilibrio ecologico della flora e della fauna locale.

Art. 8 - L'importazione di esemplari di specie animali e vegetali elencati nell'Allegato III di cui all'articolo 1 della presente legge richiede la presentazione, da parte dell'interessato, di un permesso di esportazione rilasciato dal paese esportatore che ha inserito la specie nell'Allegato III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, o di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine, a seconda dei casi, rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza, qualora la specie non provenga dal paese che l'ha inserita nell'Allegato III della suddetta convenzione.

Art. 9 - L'introduzione via mare di esemplari di specie elencate negli Allegati I e II di cui all'articolo 1 della presente legge non è soggetta a un permesso di esportazione o di importazione. Tuttavia, tale introduzione è subordinata all'ottenimento di un certificato rilasciato a tal fine dall'organo di gestione, previo parere delle autorità scientifiche. Tale certificato è rilasciato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il destinatario degli esemplari vivi dispone delle idonee strutture per garantirne la conservazione e il trattamento con cura,
- gli esemplari saranno preparati e trasportati in modo da evitare rischi di ferite, malattie o cattiva cura,
- gli esemplari non saranno utilizzati principalmente a fini commerciali.
In ogni caso, il numero totale di esemplari della stessa specie così introdotti non deve superare il contingente annuale fissato dall'organo di gestione, previo parere delle autorità scientifiche.

Art. 10 - Per esprimere il parere scientifico previsto dalla presente sezione, le autorità scientifiche devono accertarsi, in particolare, che l'importazione e l'introduzione via mare in Tunisia degli esemplari considerati non pregiudichi la sopravvivenza della specie di appartenenza e non costituisca un rischio per l'equilibrio ecologico in caso di introduzione degli stessi esemplari nell'ambiente naturale.

Sezione 2 - Dell'esportazione e della ri-esportazione delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione


Art. 11 - L'esportazione di campioni di specie di fauna e flora selvatiche elencate negli allegati previsti dall'articolo 1 della presente legge è soggetta al rilascio di un permesso di esportazione da parte dell'organo di gestione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- le autorità scientifiche hanno emesso un parere favorevole all'esportazione del campione dopo essersi assicurate che tale esportazione non pregiudichi la sopravvivenza della specie interessata e non perturbi l'equilibrio ecologico del territorio in cui essa è presente, tenendo conto del suo ruolo nell'ecosistema di appartenenza,
- il campione è stato ottenuto in conformità alle disposizioni della presente legge e della legislazione vigente,
- il campione vivente sarà preparato per il trasporto e spedito in modo da evitare rischi di lesioni, malattie o maltrattamenti.
Inoltre, per le specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo 1 della presente legge, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di un permesso di importazione rilasciato dall'autorità competente del paese di destinazione delle suddette specie.

Art. 12 - La ri-esportazione di campioni di animali e piante selvatiche minacciate di estinzione previste dall'articolo 1 della presente legge richiede il rilascio di un certificato di ri-esportazione da parte dell'ente di gestione quando l'interessato dimostra:
che è in possesso, nel caso si tratti di un campione elencato nell'allegato I previsto dall'articolo 1 della presente legge, di un permesso di importazione in corso di validità rilasciato dall'autorità competente del paese di destinazione del campione,
o che il campione è stato precedentemente importato in Tunisia in conformità alle disposizioni della presente legge, o è stato introdotto nelle condizioni previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione,
In entrambi i casi, il campione vivente deve essere preparato per il trasporto e spedito in modo da evitare rischi di lesioni, malattie o maltrattamenti.

 

Sezione 3 - Dei permessi e dei certificati di accompagnamento dei campioni durante la loro importazione, esportazione o ri-esportazione o introduzione proveniente dal mare

Articolo 13 - Nessun campione delle specie elencate negli allegati previsti all'articolo primo della presente legge può essere importato, esportato o ri-esportato o introdotto proveniente dal mare, senza essere accompagnato dal relativo permesso o certificato previsto dal presente capitolo.
Ogni permesso o certificato è soggetto a verifica al momento della presentazione presso il posto di frontiera della dogana tunisina di importazione, esportazione o ri-esportazione o introduzione proveniente dal mare. Il controllo documentale può, se del caso, essere accompagnato da un'ispezione della spedizione con tutti i mezzi, compreso l'esame dei campioni, se necessario, e il prelievo per analisi.


Articolo 14 - I permessi di importazione o esportazione e i certificati di ri-esportazione o introduzione proveniente dal mare rilasciati dalle autorità competenti dei paesi di importazione, esportazione o ri-esportazione, a seconda dei casi, devono essere redatti conformemente ai modelli previsti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, quando il paese di importazione, esportazione o ri-esportazione del campione è parte della suddetta convenzione e se il campione in questione è elencato in uno dei suoi allegati.
Quando il paese di importazione, esportazione o ri-esportazione del campione non è parte della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, tale campione deve essere accompagnato da un permesso o certificato simile al permesso e al certificato CITES rilasciato da un'autorità competente di detto paese.
I permessi e i certificati rilasciati sono nominativi e non trasferibili.


Articolo 15 - Deve essere rilasciato un permesso di importazione, un permesso di esportazione o un certificato di ri-esportazione distinto per ogni spedizione di campioni.


Articolo 16 - Il permesso di importazione dei campioni delle specie della fauna o della flora elencate nell'allegato I previsto dall'articolo primo della presente legge rimane valido per un periodo di dodici (12) mesi a partire dalla data di rilascio. Tuttavia, la sua validità scade nei seguenti casi:
- se il documento di esportazione corrispondente non è stato rilasciato nel paese di esportazione o ri-esportazione del campione in questione,
- se il documento rilasciato dal paese di esportazione non corrisponde al permesso di importazione corrispondente,
- se il periodo di validità del documento di esportazione corrispondente è scaduto.
Il periodo di validità di un permesso di importazione per campioni delle specie della fauna o della flora elencate negli allegati II e III previsti dall'articolo primo della presente legge è valido per un periodo non superiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio.


Articolo 17 - Il permesso di esportazione e il certificato di ri-esportazione rimangono validi per un periodo di sei (6) mesi a partire dalla data di rilascio.
Tuttavia, in caso di non utilizzo, debitamente giustificato, di un permesso di esportazione o di un certificato di ri-esportazione durante il suo periodo di validità, tale permesso o certificato può essere sostituito da un nuovo permesso o certificato rilasciato per un periodo di sei (6) mesi, non rinnovabile.


Articolo 18 - I permessi e i certificati rilasciati cessano di essere validi se una delle indicazioni riportate sugli stessi non riflette più la situazione reale del campione in questione. Il documento deve essere immediatamente restituito all'autorità che lo ha rilasciato, la quale può, se del caso, rilasciare un nuovo permesso o certificato che rifletta la situazione reale del campione.


Articolo 19 - Quando un permesso o un certificato viene rilasciato in sostituzione di un permesso o di un certificato ritirato, perso, rubato, distrutto o la cui validità è scaduta, tale nuovo documento riporta i riferimenti del permesso o del certificato sostituito, nonché i motivi della sua sostituzione.
Quando un permesso di esportazione o un certificato di ri-esportazione è stato ritirato, perso, rubato o distrutto, l'autorità competente del paese di importazione del campione in questione deve essere informata immediatamente.

Sezione 4 - Del transito e del trasporto di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione


Art. 20 - Nessun esemplare delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge può essere ammesso in transito o essere oggetto di trasbordo durante tale transito se non è accompagnato dal permesso o dal certificato corrispondente, rilasciato conformemente alle disposizioni della presente legge.
Inoltre, durante tale transito o trasbordo, tale esemplare deve rimanere sotto il controllo dei servizi doganali tunisini. Può essere sottoposto a ispezione per verificare la conformità e la validità dei documenti che lo accompagnano.


Art. 21 - Il trasporto delle specie di fauna e flora iscritte negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge avviene conformemente alle condizioni tecniche garantendo il loro benessere.
Le condizioni tecniche di trasporto di fauna e flora sono stabilite con decreto del ministro responsabile delle foreste.

 

Capitolo IV
Dell'iscrizione e del monitoraggio delle persone fisiche e giuridiche specializzate nell'allevamento in cattività di specie di fauna selvatica minacciate di estinzione e dei vivai esportatori di esemplari di specie di flora selvatica minacciate di estinzione riprodotti artificialmente a fini commerciali

Art. 22 - L'organo di gestione deve tenere un registro per garantire l'iscrizione e il monitoraggio delle persone fisiche e giuridiche specializzate nell'allevamento in cattività di specie di fauna minacciate di estinzione e dei vivai di esemplari di flora delle specie selvatiche minacciate di estinzione riprodotti artificialmente a fini commerciali.
L'organo di gestione può revocare l'iscrizione delle persone fisiche e giuridiche specializzate nell'allevamento in cattività o dei vivai in caso di violazione delle disposizioni della presente legge. Le condizioni e le procedure di registrazione o revoca sono stabilite con decreto del ministro responsabile delle foreste.

Art. 23 - Ogni persona fisica o giuridica iscritta al registro previsto dall'articolo 22 della presente legge deve tenere un registro del suo allevamento riproduttivo o del suo stock genitore e di tutte le sue transazioni.
L'organo di gestione, assistito dalle autorità scientifiche e dai rappresentanti della forza pubblica, può, se del caso, effettuare controlli nei luoghi e ascoltare le persone iscritte a detto registro. Le condizioni e le modalità di tenuta del registro e i dati da registrare sono stabiliti con decreto del ministro responsabile delle foreste.

Art. 24 - Sono obbligatoriamente soggette all'iscrizione le operazioni relative a quanto segue:
- il commercio di esemplari di tutte le specie elencate negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge.
- la produzione di animali allevati in cattività o di piante riprodotte artificialmente di tutte le specie elencate negli allegati previsti dall'articolo primo della presente legge.

Chapitre V

Controllo degli animali e delle piante selvatiche delle specie minacciate di estinzione

Art. 25 - Tutte le operazioni di esportazione, importazione, ri-esportazione, introduzione proveniente dal mare e transito o trasbordo dei campioni di specie di fauna e flora selvatica elencate negli allegati previsti all'articolo primo della presente legge devono essere sottoposte a controllo sanitario veterinario e controllo tecnico conformemente alla legislazione vigente.

Art. 26 - Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione doganale vigente, i servizi doganali tunisini non possono ammettere i campioni di specie della fauna e della flora elencate negli allegati previsti all'articolo primo della presente legge sul territorio nazionale o consentire la loro esportazione, ri-esportazione, introduzione dal mare o transito solo dopo la presentazione da parte dell'importatore, dell'esportatore o del ri-esportatore del permesso o del certificato previsti dal capitolo III della presente legge.

 

Capitolo VI
Violazioni e sanzioni


Art. 27 - Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli agenti giurati dei servizi forestali, dagli agenti della dogana tunisina e dagli ufficiali di polizia giudiziaria previsti ai numeri 3 e 4 dell'articolo 10 del codice di procedura penale.
Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate mediante verbali che devono obbligatoriamente contenere la data, l'ora, il luogo e l'oggetto della violazione, il nome dell'agente o degli agenti verbalizzatori e l'identità del trasgressore o del suo rappresentante legale e la sua firma. In caso di rifiuto di firmare, ne è fatta menzione nel verbale.
I verbali regolarmente redatti sono trasmessi al procuratore della Repubblica territorialmente competente entro un termine di 10 giorni dalla data di accertamento.

Art. 28 - L'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'introduzione proveniente dal mare, il transito e il trasbordo dei campioni delle specie elencate negli allegati previsti dall'articolo 1 della presente legge, diversamente dalle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione e dalle disposizioni della presente legge, è vietata.

A) - fatta salva l'applicazione del codice penale, è punito con una multa da 1.000 a 5.000 dinari e con un'ammenda da 16 giorni a 6 mesi chiunque:
- importa, esporta, riesporta, introduce proveniente dal mare, fa transitare o trasborda qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato III previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge, o con l'uso di permessi o certificati falsificati, illegali o ottenuti mediante false dichiarazioni,
- acquista, offre all'acquisto, acquista a fini commerciali, vende, detiene per la vendita, mette in vendita o trasporta per la vendita o per qualsiasi altro motivo qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato III previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge,
- utilizza campioni delle specie elencate nell'allegato III previsto dall'articolo 1 della presente legge per scopi diversi da quelli specificati nei permessi di importazione previsti dal capitolo III della presente legge,
- cancella o nasconde un marchio o un'etichetta che identifica i campioni provenienti dalle specie elencate nell'allegato III previsto dall'articolo 1 della presente legge.

B) - fatta salva l'applicazione del codice penale, è punito con una multa da 5.000 a 10.000 dinari e con un'ammenda da 6 mesi a 4 anni chiunque:
- importa, esporta, riesporta, introduce proveniente dal mare, fa transitare o trasborda qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato II previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge, o con l'uso di permessi o certificati falsificati, illegali o ottenuti mediante false dichiarazioni,
- acquista, offre all'acquisto, acquista a fini commerciali, vende, detiene per la vendita, mette in vendita o trasporta per la vendita o per qualsiasi altro motivo qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato II previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge,
- utilizza campioni delle specie elencate nell'allegato II previsto dall'articolo 1 della presente legge per scopi diversi da quelli specificati nei permessi di importazione previsti dal capitolo III della presente legge,
- cancella o nasconde un marchio o un'etichetta che identifica i campioni provenienti dalle specie elencate nell'allegato II previsto dall'articolo 1 della presente legge,
- trasporta campioni vivi senza osservare le condizioni tecniche previste dall'articolo 21 della presente legge.

C) - fatta salva l'applicazione del codice penale, è punito con una multa da 10.000 a 30.000 dinari e con un'ammenda da 4 a 7 anni chiunque:
- importa, esporta, riesporta, introduce proveniente dal mare, fa transitare o trasborda qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge, o con l'uso di permessi o certificati falsificati, illegali o ottenuti mediante false dichiarazioni,
- acquista, offre all'acquisto, acquista a fini commerciali, vende, detiene per la vendita, mette in vendita o trasporta per la vendita o per qualsiasi altro motivo qualsiasi campione delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo 1 della presente legge, senza ottenere i permessi o i certificati previsti dal capitolo III della presente legge,
- non tiene il registro previsto dall'articolo 23 della presente legge o vi registra illegalmente i dati,
- utilizza campioni delle specie elencate nell'allegato I previsto dall'articolo 1 della presente legge per scopi diversi da quelli specificati nei permessi di importazione previsti dal capitolo III della presente legge,
- cancella o nasconde un marchio o un'etichetta che identifica i campioni provenienti dalle specie elencate nell'allegato III previsto dall'articolo 1 della presente legge,
- non si conforma ai modelli dei permessi o certificati previsti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione,
- trasporta campioni vivi senza osservare le condizioni tecniche previste dall'articolo 21 della presente legge.
In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 29 - Sono sequestrati i campioni delle specie di fauna o flora elencati negli allegati previsti dall'articolo 1 della presente legge che sono detenuti illegalmente e in violazione delle sue disposizioni e tutti gli strumenti utilizzati per commettere una delle violazioni previste dalla presente legge diventano di proprietà dello Stato in base a una decisione giurisdizionale definitiva.
L'organo di gestione, in collaborazione con le autorità scientifiche, decide la destinazione temporanea e finale dei campioni se il tribunale non si è pronunciato in tal senso. I campioni vivi sono trasferiti a centri di cura o ad altre strutture specializzate nazionali o straniere.

Art. 30 - Il sequestro dei campioni delle specie di fauna e flora elencati negli allegati previsti dall'articolo 1 della presente legge deve essere annotato nei verbali di sequestro redatti dagli agenti di cui all'articolo 27 della presente legge e immediatamente notificato all'organo di gestione.

Art. 31 - Il rilascio del mezzo di trasporto può essere concesso se risulta che il proprietario agiva in buona fede, mediante la conclusione di un contratto di trasporto, locazione o leasing che lo legava al trasgressore in conformità alle leggi e regolamenti vigenti. Tuttavia, tale rilascio è subordinato al rimborso delle spese eventualmente sostenute dai servizi doganali per garantire la custodia e la conservazione di tale mezzo di trasporto.

Art. 32 - Le spese derivanti dal sequestro, comprese le spese di custodia, le spese di trasporto e di smaltimento dei campioni o di cura delle piante e degli animali vivi durante il periodo di sequestro, sono a carico del trasgressore.

Art. 33 - Nel caso in cui sia accertato che uno dei reati previsti dalla presente legge è stato commesso da persone giuridiche, il perseguimento di tali entità non impedisce che le pene previste dalla presente legge siano pronunciate contro i loro rappresentanti, dirigenti, soci e agenti se ne è accertata la propria responsabilità.

Art. 34 - Oltre alle azioni penali indicate sopra, il ministro responsabile delle foreste può adottare le seguenti sanzioni contro i trasgressori:
• Messa in mora con indicazione di un termine per porre rimedio alle violazioni,
• la chiusura temporanea dei locali con decreto del ministro responsabile delle foreste per un periodo non superiore a sei (6) mesi,
• La chiusura definitiva con decreto del ministro responsabile delle foreste.

Capitolo VII
Disposizioni varie


Art. 35 - Le associazioni per la protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione costituite regolarmente in conformità alla legislazione vigente, possono avviare azioni pubbliche e costituirsi parte civile per le violazioni previste dalla presente legge.

(GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA TUNISINA N 29)

Il Presidente della Repubblica
Kaïs Saïed